
Il “Regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza gas”, emanato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas con delibera n. 40/04 del 18 marzo 2004 e successive modifiche ed entrato in vigore il 1° ottobre 2004 prevede adempimenti rivolti a garantire la sicurezza degli impianti gas utilizzati dai clienti finali.
Il Regolamento (che non riguarda gli impianti destinati a servire cicli produttivi industriali o artigianali) disciplina le procedure di accertamento della sicurezza di impianti a gas che alimentano caldaie per il riscaldamento, scaldabagni, piani cottura e altre apparecchiature.
Il Regolamento - che non modifica la legislazione in tema di sicurezza in vigore dal 1990 – prevede che il distributore di gas, prima di attivare la fornitura, accerti che la documentazione sia conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente.
Secondo il Regolamento, l’accertamento della sicurezza degli impianti dovrà essere applicato con tempistiche differenti a seconda della tipologia di impianto:
Ai sensi della delibera AEEG n. 40/04, qualora il Cliente voglia inviare direttamente alla Società di distribuzione la documentazione tecnica può utilizzare il seguente indirizzo per la trasmissione:
Gas Natural Distribuzione Italia S.p.A.
Gruppo Delibera 40/04
SS 121 km 247+300 90036 Misilmeri (Pa)
| COSTI PER ACCERTAMENTI | |
| Accertamento | Importo in euro |
| Per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva minore o uguale a 34,8 Kw | 40,00 |
| Per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva maggiore di 34,8 Kw e minore o uguale a 116 Kw | 50,00 |
| Per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva maggiore di 116 Kw | 60,00 |