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Accertamenti sicurezza post contatore

Il “Regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza gas”, emanato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas con delibera n. 40/04 del 18 marzo 2004 e successive modifiche ed entrato in vigore il 1° ottobre 2004 prevede adempimenti rivolti a garantire la sicurezza degli impianti gas utilizzati dai clienti finali.


Il Regolamento (che non riguarda gli impianti destinati a servire cicli produttivi industriali o artigianali) disciplina le procedure di accertamento della sicurezza di impianti a gas che alimentano caldaie per il riscaldamento, scaldabagni, piani cottura e altre apparecchiature.


Il Regolamento - che non modifica la legislazione in tema di sicurezza in vigore dal 1990 – prevede che il distributore di gas, prima di attivare la fornitura, accerti che la documentazione sia conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Secondo il Regolamento, l’accertamento della sicurezza degli impianti dovrà essere applicato con tempistiche differenti a seconda della tipologia di impianto:

  

  • impianti di utenza nuovi (Titolo II): applicazione immediata delle disposizioni sugli obblighi di accertamento contenute nel “Regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza gas”,
  • impianti di utenza modificati e riattivati (Titolo III): soggetti agli obblighi di accertamento a partire dal 01 aprile 2008,
  • impianti di utenza in servizio (Titolo IV): data da definire con successivo provvedimento dell’Autorità.

 

 

Per ulteriori informazioni accedere alla pagina dedicata alle procedure per l'attivazione delle forniture di utenze.

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